Statuto

Qui in coda trovate lo statuto della ns società

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  ARCIERI DEL GUFO

STATUTO e cambio sede legale

Articolo 1

Comparto Normativo – Denominazione – Sede – Durata – Ambito di operatività

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “ASD Arcieri del Gufo”.

L’Associazione ha la propria sede legale in OSIO SOPRA (Bg), in via Don Isaia Abati, 9 ad Osio Sopra. Il cambio di sede legale all’interno del Comune di Osio Sopra (Bg) non comporta modifica statutaria. L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS/Enti del Terzo Settore cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

– Fine Istituzionale e Attività –

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio e l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L’associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare lo sport del Tiro con l’Arco nelle discipline del 3D,  del Tiro alla targa (al chiuso e all’aperto) e del Tiro di Campagna, lo sport delle armi sportive da caccia nella disciplina del Tiro con l’arco da caccia (unicamente su sagome tridimensionali e/o visuali, escludendo tassativamente l’abbattimento di animali)  e eventualmente anche ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;

d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

e) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e tecnici

g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3

– Associati –

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:

– presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;

– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

– gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

– gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

– gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– candidarsi per ricoprire le cariche associative;

– partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;

– votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’associazione.

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell’Associazione (articolo 2);

– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

– Perdita dello status di associato –

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato:

– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;

– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente alla prima Assemblea degli Associati utile. Nei casi espressamente previsti dai Regolamenti di Giustizia del Coni sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del Coni stesso.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 5

– Organi sociali –

Sono Organi dell’Associazione:

– l’Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);

– Il Collegio dei Probiviri (se costituito).

Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate) e salvo eventuali compensi per il consiglio direttivo purché non siano superiori al compenso massimo previsto per i presidenti dei collegi sindacali delle Spa di cui al D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

Articolo 6

– Assemblea degli Associati –

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso;

– elegge i membri del Consiglio Direttivo;

– elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);

– elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);

– delibera i regolamenti e le loro modifiche;

– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

– delibera in ordine all’esclusione degli associati;

– delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

– delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;

– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

– idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell’Associazione), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/3 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7

– Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della graduatoria dei non eletti.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;

– redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

– deliberare sulle domande di nuove adesioni;

– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;

– fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione;

– adottare provvedimenti disciplinari, come l’ammonizione, o la sospensione da 1 a 12 mesi. Resta facoltà dei soci soggetti a tali provvedimenti ricorre contro l’attribuzione di tali provvedimenti alla prima Assemblea degli Associati utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

Articolo 8

– Presidente –

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 9

– Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Articolo 10

– Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri –

L’Associazione si impegna a far rispettare e a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS/Ente del Terzo Settore cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione stessa. E’ tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11

– Patrimonio dell’Associazione –

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote dei soci;

– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

– da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.

Articolo 12

– Risorse economiche –

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– quote e contributi degli associati e dalle quote di partecipazione a manifestazioni sportive;

– ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa;

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 13

– Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.) –

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1°settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 14

– Liquidazione e devoluzione del patrimonio –

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità uguali o analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS/Enti di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del c.c..